
In merito ai rifiuti agricoli, il D. Lgs. N° 22/97 introduce in particolare nuovi concetti ed adempimenti inerenti i rifiuti che vengono classificati come indicato:
- Fitofarmaci e contenitori di fitofarmaci non bonificati
- Farmaci ad uso zootecnico
- Filtri esausti di gasolio, olio e maschere respiratorie
I contenitori di fitofarmaci possono essere considerati rifiuti speciali quando sono bonificati, cioè ben sciacquati e l’acqua di lavaggio riutilizzata per il trattamento fitosanitario. I rifiuti possono essere conservati in Azienda per un periodo non superiore ad 1 anno e possono essere depositati temporaneamente in azienda fino ad un quantitativo massimo di 10 mc.
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose - CER 02.01.08
Rimanenze di prodotti fitosanitari, prodotti fitosanitari revocati o scaduti
Rifiuti di imballaggio contaminati - CER 150110
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze