Agricoltura

In merito ai rifiuti agricoli, il D. Lgs. N° 22/97 introduce in particolare nuovi concetti ed adempimenti inerenti i rifiuti che vengono classificati come indicato:

  • Fitofarmaci e contenitori di fitofarmaci non bonificati
  • Farmaci ad uso zootecnico
  • Filtri esausti di gasolio, olio e maschere respiratorie

I contenitori di fitofarmaci possono essere considerati rifiuti speciali quando sono bonificati, cioè ben sciacquati e l’acqua di lavaggio riutilizzata per il trattamento fitosanitario. I rifiuti possono essere conservati in Azienda per un periodo non superiore ad 1 anno e possono essere depositati temporaneamente in azienda fino ad un quantitativo massimo di 10 mc.

Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose - CER 02.01.08

Rimanenze di prodotti fitosanitari, prodotti fitosanitari revocati o scaduti

Rifiuti di imballaggio contaminati - CER 150110

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

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